Logo: rappresentazione stilizzata del re degli scacchi con occhiali scuri e bastone bianco A.S.C.I.D

Associazione Scacchisti Ciechi Italiani Dilettantistica
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Statuto sociale A.S.C.I.d.

Articolo 1 - Natura, denominazione, sede

  1. L'Associazione, fondata a Milano il 22 aprile 1972 e costituita a Rimini il 7 luglio 2000, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 14 dicembre 2023, modifica ed integra il proprio Statuto allo scopo di adeguarlo alle norme vigenti recanti disposizioni in materia di enti sportivi.
  2. L'Associazione è del tipo: Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta, senza fini di lucro, a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale; si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva a cui è affiliata, nonché alle norme degli Organismi Internazionali di riferimento.
  3. L'Associazione è denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani" (in breve "ASCID"). L'Associazione ha nella propria denominazione la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica (acronimo ASD), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  4. L’Associazione ha sede legale in Via Giovanni Bellezza, 16 - 20136 Milano (MI) ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

Articolo 2 - Organi, esercizio sociale, durata

  1. Gli Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
  2. Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.
  3. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria.

Articolo 3 - Oggetto sociale

  1. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, con l'esclusivo scopo di soddisfare gli interessi collettivi, e non discrimina in base al genere, alla religione, all'etnia e alle condizioni socio-economiche.
  2. L'Associazione si propone quale finalità principale:
    1. la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del gioco degli scacchi tra persone con disabilità visiva, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento in tale disciplina;
    2. l'integrazione dei giocatori ciechi e ipovedenti nelle strutture scacchistiche esistenti;
    3. l'attivazione e il mantenimento di relazioni con organizzazioni nazionali e internazionali, che promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, attraverso l'attività sportiva in generale e quella scacchistica in particolare.
  3. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, quali:
    1. promuovere, diffondere e praticare attività culturali, ricreative e di turismo sociale, al fine di favorire il rapporto tra Soci;
    2. reperire ambienti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
    3. svolgere ogni altra attività accessoria purché non incompatibile con la sua natura di associazione sportiva dilettantistica e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 4 - Patrimonio dell'Associazione

  1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
    1. quote associative;
    2. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
    3. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
    4. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
    5. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
    6. entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
    7. beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
    8. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
  2. Le quote sociali non sono restituibili in caso di perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di Socio; non sono né trasmissibili né rivalutabili.
  3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
  4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o beni che costituiscono il patrimonio dell'Associazione durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più fini sportivi e/o ad altra associazione con finalità sportive analoghe a questa.

Articolo 5 - Acquisizione e costanza della qualifica di Socio

  1. Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota associativa e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione di accettare senza riserva il presente Statuto, di condividerne le finalità e voler partecipare alla vita associativa.
  2. Per l'iscrizione di minorenni la domanda deve essere sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Chi sottoscrive la domanda:
    1. rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
    2. eserciterà per conto del Socio minore, il diritto di voto assembleare anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Consiglio Direttivo, di sottoscrizione di proposte e richieste, nonché di recedere dall’associazione in qualsiasi momento.
  3. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
  4. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente versando la quota associativa entro il termine stabilito.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

  1. L'Associazione si ispira a principi di democraticità; fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri; la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.
  2. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  3. La qualifica di Socio da diritto a:
    1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e usufruire di tutti i servizi posti a disposizione dei Soci;
    2. conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
    3. sottoscrivere richieste, nonché proposte di progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
    4. partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni;
    5. godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Consiglio Direttivo;
    6. impugnare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo nei propri confronti, ricorrendo all'Assemblea mediante richiesta scritta, anche a mezzo e-mail, da inviare in segreteria entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione.
    7. recedere dall’associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  4. Tutti gli associati sono tenuti:
    1. ad accettare e rispettare il presente Statuto, le norme regolamentari interne, le delibere degli Organi Sociali, gli statuti e le norme stabilite dalle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, nonché le norme e le direttive del CONI e del CIP;
    2. al pagamento della quota associativa;
    3. a utilizzare correttamente e responsabilmente gli ambienti ed equipaggiamenti messi a disposizione, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi, nonché, in qualsiasi momento, su richiesta del Consiglio Direttivo, a restituire tempestivamente eventuale beni mobili appartenenti all'associazione di cui ha la custodia a qualsiasi titolo.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

  1. Per decesso: la qualifica di associato cessa con effetto immediato.
  2. Per dimissione volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo: la qualifica di associato cessa a partire dall'inizio dell'anno sociale successivo.
  3. Per il mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito: il Consiglio Direttivo notifica per iscritto al Socio l'irregolarità sollecitando il versamento; trascorsi 15 giorni dalla notifica, in mancanza di tale adempimento senza giustificato motivo, delibera la cessazione con effetto immediato della sua qualifica di associato.
  4. Per esclusione: l'esclusione dell'associato avviene in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi prescritti per gli associati dal presente Statuto, nonché al verificarsi di comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione, ovvero lesivi dell'immagine dell'Associazione o degli altri associati; Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione e, mediante lettera raccomandata, notifica il provvedimento al Socio interessato.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario e della Relazione annuale; è comunque convocata, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.
  3. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci, a cura del Consiglio Direttivo, mediante posta elettronica e altri strumenti idonei a garantirne la massima diffusione; deve contenere il luogo, la data e l'ora, della prima e della seconda convocazione, la modalità di svolgimento, l’ordine del giorno e copia dei documenti sottoposti a votazione; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
  4. La redazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea avviene a cura del Consiglio Direttivo che, ha comunque l'obbligo di inserirvi gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei Soci, nonché la discussione dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.
  5. Qualora la convocazione dell'Assemblea sia stata richiesta dai Soci, la data della riunione deve essere fissata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il caso previsto dal successivo comma 6 del presente articolo.
  6. Qualora sia previsto il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data della riunione ed entro tale termine, la Segreteria deve inviare il materiale elettorale a tutti i Soci; in tutti gli altri casi, l'avviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
  7. L’Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta un Segretario verbalizzante.
  8. L’Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:
    1. vengano indicate le modalità di collegamento non più tardi di un giorno prima della data stabilita per la riunione;
    2. sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    4. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  9. Tutte le delibere assembleari devono essere debitamente riportate nel verbale dell'adunanza firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati mediante strumenti idonei a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Il voto assembleare

  1. Le votazioni in Assemblea avvengono, di regola, a scrutinio palese; sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone.
  2. A ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.
  3. Per le votazioni a scrutinio segreto si può ricorrere anche:
    1. al voto elettronico online, utilizzando strutture di software certificati che garantiscano i principi fondamentali del voto e la protezione e sicurezza dei dati;
    2. al voto per corrispondenza; affinché il voto sia considerato valido dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 10 - L'Assemblea ordinaria

  1. All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
    1. eleggere il Consiglio Direttivo;
    2. stabilire il numero dei Componenti del Consiglio Direttivo per i futuri rinnovi di tale Organo;
    3. revocare il Consiglio Direttivo (tutto o in parte);
    4. dirimere in ultima istanza le eventuali controversie tra i Soci, nonché tra quest'ultimi e il Consiglio Direttivo;
    5. confermare, ridimensionare o revocare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo e impugnati dai destinatari ai sensi dell'Articolo 6 comma 3 lettera f;
    6. approvare il Rendiconto Economico Finanziario e la relazione annuale;
    7. approvare l'adozione e la modifica dei regolamenti interni;
    8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
    1. per deliberare sulla modifica del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo o per la loro revoca: In prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di più della metà dei Soci;
    2. in tutti gli altri casi: in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  3. L’Assemblea ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione:
    1. sulla modifica del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo o per la loro revoca, con un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei presenti e comunque non inferiore a due quinti dei Soci;
    2. Su tutte le altre questioni poste all’ordine del giorno, con il voto favorevole di più della metà dei presenti.

Articolo 11 - L'Assemblea straordinaria

  1. All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
    3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno.
  2. l'Assemblea straordinaria è validamente costituita
    1. per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei Soci;
    2. per modificare lo Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci;
    3. per i casi diversi da quelli specificati nei precedenti lettere a e b del presente comma, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di più della metà dei Soci.
  3. l'Assemblea straordinaria delibera validamente
    1. per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
    2. per modificare lo Statuto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci;
    3. per tutti i casi diversi dalle precedenti lettere a e b del presente comma, con il voto favorevole di più della metà dei presenti.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque, eletti dall’Assemblea.
  2. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto. Inoltre, spetta al Consiglio Direttivo:
    1. eleggere le cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario);
    2. convocare l'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
    3. attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
    4. redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale;
    5. fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento;
    6. accogliere o respingere le domande di iscrizione all'Associazione;
    7. deliberare provvedimenti disciplinari quali l'ammonizione, la diffida e l'esclusione.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente; dal Vicepresidente; dal Tesoriere; dal Segretario; da uno o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’Assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti.
  5. In caso di cessazione di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, vengono convocati ad integrare l'Organo i Soci votati e non eletti nelle ultime elezioni, in ordine decrescente di voti ricevuti; in caso di parità di voti tra Soci in numero maggiore rispetto ai posti da assegnare, si procede con le modalità previste dal comma 10 dell'Articolo 13.
  6. Il Consiglio Direttivo decade per:
    1. dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a 30 giorni, della maggioranza dei componenti il Consiglio;
    2. impossibilità di surroga dei suoi componenti vacanti;
    3. mancata approvazione da parte dell’Assemblea del Rendiconto economico finanziario o della relazione annuale;
    4. revoca deliberata dall'Assemblea dei Soci.
  7. Il Consiglio decaduto rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino all'elezione del nuovo Consiglio che deve avvenire entro 90 giorni.
  8. È fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata.
  9. La carica di componente il Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Articolo 13 - Elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo

  1. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio Direttivo tutti i Soci tranne coloro che hanno in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata o che ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle medesime federazioni.
  2. I Soci si possono candidare singolarmente o aggregandosi in liste composte da un numero di candidati pari al numero delle cariche da ricoprire.
  3. Le candidature devono essere presentate per iscritto in segreteria: qualora sia previsto il voto per corrispondenza, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per lo spoglio; in tutti gli altri casi, almeno quindici giorni prima. Una volta ricevute le candidature, la segreteria deve tempestivamente renderle note a tutti i Soci mediante posta elettronica e altri strumenti idonei a garantirne la massima diffusione.
  4. La mancata presentazione della candidatura non compromette l'eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo.
  5. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto.
  6. Lo spoglio delle schede elettorali avviene in Assemblea a cura di una Commissione Scrutinatrice, istituita prima delle operazioni di spoglio e composta da cinque membri: il Presidente dell'Assemblea che la presiede, due membri non vedenti e due membri vedenti.
  7. La commissione scrutinatrice redige un rapporto che deve contenere:
    1. la lista dei Soci votanti;
    2. il numero delle schede valide;
    3. il numero delle schede bianche;
    4. il numero delle schede nulle;
    5. la lista dei Soci votati e le rispettive preferenze ottenute.
  8. Il rapporto della commissione scrutinatrice, sottoscritto da tutti i suoi componenti, viene allegato al verbale dell'Assemblea; le schede scrutinate devono essere conservate per novanta giorni.
  9. A votazione dichiarata conclusa risultano eletti i Soci che ottengono il numero maggiore di voti.
  10. In caso di parità di voti tra Soci in numero maggiore rispetto ai posti da assegnare, prevale il Socio del genere meno rappresentato nell'Organo; in caso di ulteriore parità, prevale il Socio con maggiore anzianità associativa e, in subordine, il più giovane di età.

Articolo 14 - Il Presidente dell'Associazione

  1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; è garante del rispetto dello Statuto e delle delibere consiliari ed assembleari;
  3. In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo che delibera sulla ratifica degli stessi nella prima seduta utile.
  4. In caso di cessazione del Presidente, per qualsiasi causa, si procede alla riassegnazione della carica con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 15 - Il Vicepresidente dell'Associazione

  1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.
  2. In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Presidente, lo sostituisce in tutti gli atti di sua competenza.
  3. Nel caso il Vicepresidente fosse temporaneamente impedito ad espletare le proprie funzioni, viene sostituito dal componente il Consiglio Direttivo con maggior anzianità associativa; qualora l'impedimento divenisse definitivo si procede alla riassegnazione della carica con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 16 - Il Tesoriere dell'Associazione

  1. Il Tesoriere è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Si occupa dell'amministrazione patrimoniale dell'Associazione, della tenuta dei documenti contabili e, su mandato del Presidente, provvede ai pagamenti e alle riscossioni.
  3. Nel caso il Tesoriere fosse temporaneamente impedito ad espletare le proprie funzioni, viene sostituito da un secondo depositante della firma bancaria, individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo; qualora l'impedimento divenisse definitivo si procede alla riassegnazione della carica con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 17 - Il Segretario dell'Associazione

  1. Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Collabora col Presidente nel dare esecuzione alle disposizioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle sedute consiliari, conserva i libri sociali e attende alla corrispondenza.
  3. Nel caso il Segretario fosse temporaneamente impedito ad espletare le proprie funzioni, viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo; qualora l'impedimento divenisse definitivo si procede alla riassegnazione della carica con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 18 - La seduta consiliare

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno per redigere il rendiconto finanziario nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  3. L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica o altro strumento idoneo, a ciascun componente il Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
  4. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro con maggior anzianità associativa.
  5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono essere debitamente riportate nel Verbale della seduta, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante; il verbale della seduta deve essere messo a disposizione di tutti gli associati mediante strumenti idonei a garantirne la massima diffusione.
  7. Il Consiglio Direttivo può estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri Soci e/o esperti esterni all'associazione per la trattazione di argomenti specifici.

Articolo 19 - Controversie in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione dello Statuto

Per qualunque controversia che sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.