Statuto sociale A.S.C.I.d.
Sommario:
- Titolo I -Costituzione e scopi; (art1);
- Titolo II - I Soci; (art. 2 - art. 3);
- Titolo III - Organi dell'Associazione; (art. 4);
- Titolo IV - L'Assemblea dei soci; (art. 5 - art. 9);
- Titolo V - Il Consiglio Nazionale; (art. 10 - art. 13);
- Titolo VI - Le cariche direttive; (art. 14 - art. 17);
- Titolo VII - Il Consiglio dei Probiviri; (art. 18);
- Titolo VIII - Disposizioni finali; (art. 19 - art. 20);
Titolo I - Costituzione e scopi.
art. 1
L'A.S.C.I.D. (Associazione Scacchisti Ciechi Italiani dilettantistica), fondata a Milano il 22 aprile 1972, per iniziativa di un gruppo di appassionati scacchisti non vedenti, non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
- Riunire i giocatori di scacchi non vedenti e tutti coloro che intendono dedicarsi a questa disciplina, in un organismo che sia in grado di promuovere e coordinare l'attività scacchistica.
- Propagandare e diffondere il gioco degli scacchi tra i ciechi.
- Favorire con ogni mezzo l'inserimento dei giocatori non vedenti nelle strutture scacchistiche esistenti.
- Organizzare l'attività scacchistica attraverso tornei ed incontri, individuali e a squadre, a tavolino e per corrispondenza e mantenere i collegamenti con le organizzazioni scacchistiche nazionali ed internazionali.
Titolo II - I soci
art. 2
L'Associazione è costituita da:
- Soci effettivi;
- Soci aggregati;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;
Sono soci effettivi gli scacchisti non vedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che corrispondano la quota d'iscrizione.
Sono soci aggregati quelli di età inferiore a diciotto anni la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente accolta, i quali sono esenti dal corrispondere il pagamento della quota associativa.
Sono soci onorari coloro che abbiano reso servizi e lustro all'Associazione.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscano finanziariamente alla vita associativa.
art. 3
Hanno diritto al voto assembleare soltanto i soci effettivi.
Titolo III - Organi dell'Associazione
art. 4
Gli Organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Consiglio dei Probiviri;
Titolo IV - L'Assemblea dei soci
art. 5
L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione. Sono di sua competenza:
- L'approvazione e le modifiche dello statuto;
- L'elezione del Consiglio Nazionale;
- L'elezione del Consiglio dei Probiviri;
- L'approvazione delle relazione morali e finanziaria;
- La discussione ed approvazione delle delibere programmatiche;
art. 6
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria quando:
- Il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno;
- Un terzo dei soci effettivi ne faccia esplicita richiesta scritta;
art. 7
Il Consiglio Nazionale redige l'ordine del giorno dell'Assemblea, ne fissa la data ed il luogo, facendone pervenire comunicazione ai soci entro sessanta giorni dal suo svolgimento.
art. 8
L'assemblea è valida quando, in prima convocazione siano presenti la metà più uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.
art. 9
L'Assemblea dei soci elegge il proprio Presidente e su proposta dello stesso, il Segretario; il primo ne coordina i lavori e ne garantisce il corretto svolgimento, il secondo coadiuva il Presidente e provvede alla stesura del verbale. Il verbale potrà essere comunicato individualmente ai soci previa specifica richiesta.
Titolo V - Il Consiglio Nazionale
art. 10
Il Consiglio Nazionale viene rinnovato ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci. Esso dev'essere composto da almeno cinque membri.
art. 11
Sono competenze del Consiglio Nazionale tutta l'attività associativa e in particolare:
- L'elezione del Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
- La convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria;
- L'attuazione delle delibere programmatiche dell'Assemblea dei soci;
- La stesura delle relazioni morale e finanziaria;
- L'attribuzione delle qualifiche di soci onorari e sostenitori;
- La comminazione di sanzioni disciplinari;
- La nomina del Segretario;
art. 12
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno. La redazione dell'ordine del giorno, la fissazione della data e luogo di svolgimento, sono a cura del Presidente che li concorderà con gli altri Consiglieri. I membri del Consiglio sono tenuti alla presenza di ogni riunione consigliare; coloro che risultassero assenti per più di due volte senza motivata giustificazione verranno considerati decaduti dall'incarico.
art. 13
Qualora si debba sostituire un membro del Consiglio Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti.
Titolo VI - Le cariche direttive
art. 14
Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Nazionale. Egli rappresenta l'Associazione. E' garante del rispetto dello statuto e delle delibere consiliari ed assembleari.
art. 15
Il Vice Presidente viene eletto in seno al Consiglio Nazionale. Egli sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi fosse impossibilitato ad espletare le proprie funzioni; sostituisce il Presidente nel caso di dimissioni o decesso di quest'ultimo, sino all'elezione del nuovo Presidente. Nel caso di impedimento anche del Vice Presidente subentrerà il Consigliere più anziano.
art. 16
Il Tesoriere viene eletto in seno al Consiglio Nazionale. Egli si occupa deiramministrazione patrimoniale dell'Associazione, della tenuta dei documenti contabili e, su mandato del Presidente, provvede ai pagamenti e alle riscossioni.
art. 17
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente. Il Segretario collabora col Presidente nel dare esecuzione alle disposizioni del Consiglio Nazionale, redige e conserva i verbali delle sedute consiliari.
Titolo VII - Il Consiglio dei Probiviri
art. 18
Il Consiglio dei Probiviri viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da tre membri di cui uno è il Presidente. Il Consiglio dei Probiviri dirime in ultima istanza le controversie in materia disciplinare.
Titolo VIII - Disposizioni finali
art. 19
Tutta la materia contemplata nel presente statuto è disciplinata dal Regolamento Organico Applicativo del medesimo. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dal Consiglio Nazionale e/o almeno da un terzo dei soci effettivi attraverso una relazione scritta. Statuto e Regolamento hanno validità per una durata non inferiore a quattro anni a partire dalla data di pubblicazione che avverrà entro il trentesimo giorno successivo alla loro approvazione. Le modifiche allo statuto saranno valide se approvate da almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
art. 20
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso con la maggioranza di tutti i soci iscritti su proposta del Consiglio Nazionale. L'Assemblea, all'uopo convocata, deciderà, a maggioranza, a chi devolvere i beni dell'Associazione.